Bollettino informativo – Dicembre 2023Bollettino n.24005 del 11/01/2024
Approfondimento normativo mensile


ACCORDI COMMERCIALI

Il Parlamento Europeo approva l’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda

Il 22 novembre il Parlamento Europeo ha approvato con 524 voti a favore, 85 contrari e 21 astensioni l’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda. L’ALS eliminerà il 100% dei dazi neozelandesi sulle esportazioni dell’UE al momento della sua entrata in vigore ed eliminerà il 98,5% dei dazi dell’UE sul commercio neozelandese dopo sette anni. L’accordo proteggerà l’intera lista di vini e alcolici IG dell’Unione Europea, quasi 2000 denominazioni, e 163 prodotti DOP IGP agroalimentari. L’elenco delle IG potrà essere modificato, aggiungendo ogni 3 anni dalla sua entrata in vigore 30 nuove IG alla lista di quelle oggetto di protezione. Alcune esportazioni neozelandesi, come kiwi, mele, cipolle, vino, pesce, cozze e calamari, subiranno l’immediata eliminazione completa dei dazi dell’UE. Per proteggere alcuni settori agricoli sensibili dell’UE si applicheranno contingenti tariffari ai prodotti neozelandesi, in particolare alle importazioni di carne ovina, bovina, burro, formaggio e latte in polvere. Saranno eliminati i dazi sulle principali esportazioni dell’UE, come la carne suina, il vino e il vino spumante, il cioccolato, i dolciumi e i biscotti. Per la prima volta in un accordo commerciale dell’UE potrebbero essere previste sanzioni commerciali in caso di gravi violazioni degli impegni fondamentali in materia di lavoro e clima. L’accordo rimuove anche le tariffe su beni e servizi verdi, come le energie rinnovabili e i prodotti ad alta efficienza energetica. Il capitolo sull’accordo sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS) include disposizioni sulla riforma del commercio e dei sussidi ai combustibili fossili, sui sistemi alimentari sostenibili e sull’emancipazione delle donne. Una volta ratificato dalla Nuova Zelanda, l’accordo potrà entrare in vigore, probabilmente entro la metà del 2024.

PACKAGING

Il Parlamento Europeo adotta la sua posizione sulle nuove norme UE concernenti gli imballaggi

Il Parlamento Europeo ha adottato la risoluzione legislativa che costituisce il mandato per i negoziati con i governi dell’UE sul nuovo regolamento in materia di imballaggi. Il Parlamento ha sostenuto obiettivi generali di riduzione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi proposti nel regolamento: il 5% entro il 2030, il 10% per il 2035 e il 15% entro il 2040. I deputati hanno poi proposto obiettivi specifici di riduzione dei rifiuti per gli imballaggi in plastica (10% entro il 2030, 15% entro il 2035 e 20% entro il 2040). I parlamentari europei vogliono vietare la vendita di sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron), a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, per aiutare a prevenire lo spreco di cibo. Vogliono inoltre limitare fortemente l’uso di alcuni formati di imballaggio monouso, le confezioni in miniatura degli hotel per i prodotti da toilette e le pellicole termoretraibili per le valigie negli aeroporti. Per prevenire effetti negativi sulla salute, i deputati chiedono di vietare l’uso delle cosiddette “sostanze chimiche per sempre” aggiunte intenzionalmente (sostanze alchiliche per- e polifluorurate o PFAS) e del bisfenolo A negli imballaggi a contatto con gli alimenti.

L’emendamento 507 prevede invece l’esenzione delle IG dagli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Per quanto riguarda la minimizzazione dell’imballaggio, le IG sono esentate dagli obblighi previsti, come già stabilito nella relazione della ComENVI. È stato inoltre adottato l’emendamento 419, che specifica la funzionalità dell’imballaggio nell’Allegato V: “il design dell’imballaggio deve garantire la sua funzionalità, compresi i criteri di accettazione da parte dei consumatori. Gli elementi del design richiesti per indicare il riconoscimento distintivo dei diritti di proprietà intellettuale o delle IG devono essere conformi alla legislazione dell’UE”. Per quanto riguarda il vino e gli alcolici, è stato adottato l’emendamento 505 che esenta tutti i vini, i vini aromatizzati e gli alcolici dagli obiettivi di riutilizzo e riempimento.

Il Parlamento è pronto ad avviare i colloqui con i governi nazionali sulla forma finale della legge, una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione.

PROMOZIONE

La Commissione Europea ha adottato il Programma di Lavoro 2024 relativo alla politica di promozione

La Commissione Europea ha adottato il Programma di Lavoro del 2024 per finanziare le attività di promozione dei prodotti agroalimentari. Il Programma, con un plafond di 185,9 milioni di euro, intende sviluppare nuove opportunità di mercato, pur tenendo conto delle priorità politiche, dell’analisi delle esportazioni previste verso mercati esistenti ed emergenti, e dei contributi dei portatori di interessi. Gli importi disponibili per le campagne selezionate per il 2024 sono suddivisi tra la promozione sul mercato interno dell’UE e quella nei paesi terzi, con dotazioni rispettivamente di 81,3 milioni di € e 85,1 milioni di €. Al di fuori dell’UE, i paesi e le regioni caratterizzati da un elevato potenziale di crescita sono considerati i principali obiettivi della promozione. Tra questi figurano Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapore e America settentrionale. Il Regno Unito, che assorbe oltre il 20% delle esportazioni dell’UE-27, si conferma uno dei principali mercati di esportazione per i prodotti agroalimentari dell’Unione. Tra gli obiettivi del Programma la promozione di prodotti provenienti da pratiche agricole sostenibili, che contribuiscono a ridurre la dipendenza da pesticidi e antimicrobici, a minimizzare la fertilizzazione e l’inquinamento idrico, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a rafforzare l’agricoltura biologica e a migliorare il benessere degli animali. Per quanto riguarda le IG, 7 milioni di euro sono destinati ai programmi semplici e 4,2 ai programmi multipli nel mercato interno. È stato eliminato altresì il sotto-criterio, introdotto nella proposta di ottobre della Commissione, che penalizzava alcuni prodotti come carni rosse e derivati, vino e bevande alcoliche. Gli inviti a presentare proposte per le prossime campagne 2024 saranno aperti dal 18 gennaio al 14 maggio 2024 e sono gestiti dall’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). Una giornata informativa si svolgerà a Bruxelles e online il 31 gennaio e il 1° febbraio 2024.

FERTILIZZANTI

Il Consiglio dell’UE adotta una posizione sull’etichetta digitale dei fertilizzanti

Il Consiglio dell’UE ha adottato la sua posizione (“mandato negoziale”) sulla proposta di regolamento riguardante l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE. La proposta, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009, mira a migliorare la leggibilità delle etichette, portando a un uso più efficiente dei prodotti fertilizzanti, e a semplificare gli obblighi di etichettatura per i fornitori riducendo nel contempo i costi a carico del settore. Pur condividendo i principali obiettivi del regolamento modificato, la posizione del Consiglio introduce diversi miglioramenti cercando di trovare il giusto equilibrio tra il passaggio alla digitalizzazione delle etichette per gli operatori economici e la prevenzione di potenziali problemi di informazione per gli utilizzatori finali, tenendo conto degli ostacoli che gli agricoltori potrebbero incontrare in termini di competenze digitali e connettività. Il mandato del Consiglio chiarisce l’obbligo di fornire un’etichetta fisica per i prodotti destinati agli utilizzatori finali, indipendentemente dal fatto che siano venduti con o senza imballaggio.

Le prescrizioni per le etichette digitali sono state razionalizzate per evitare oneri amministrativi eccessivi. Ad esempio la quantità del prodotto, che cambia frequentemente, è stata resa un elemento non obbligatorio dell’etichetta digitale per evitare che una nuova etichetta digitale debba essere generata durante ogni transazione in caso di modifica del volume di prodotto. Analogamente, la data di produzione del prodotto è stata mantenuta come elemento non obbligatorio dell’etichetta digitale se è già indicata nell’etichetta fisica. Per garantire una migliore tracciabilità e condizioni di parità con i distributori locali, il mandato del Consiglio aggiunge le informazioni sugli importatori come elemento obbligatorio delle etichette digitali. Per allinearsi alla posizione del Consiglio sul regolamento relativo all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche, il mandato introduce un chiarimento per precisare che l’obbligo per gli operatori economici di fornire, su richiesta degli utilizzatori finali, le informazioni incluse nell’etichetta digitale con mezzi alternativi e gratuitamente si applica a prescindere dall’acquisto.

Il mandato negoziale introduce l’obbligo di apporre etichette fisiche in un luogo visibile presso il punto vendita per garantire che gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato abbiano accesso alle informazioni non fornite nell’etichetta digitale. Questo consentirebbe ai potenziali acquirenti di consultare i dati necessari per prendere una decisione informata indipendentemente dalle loro competenze digitali o dall’accesso a Internet, e nel contempo fornirebbe ai distributori un modo semplice per rispettare l’obbligo di fornire tali informazioni ai loro clienti. Il mandato negoziale concordato oggi formalizza la posizione negoziale del Consiglio e conferisce alla presidenza del Consiglio un mandato per avviare negoziati con il Parlamento europeo, che cominceranno non appena quest’ultimo avrà adottato la sua posizione.

AMBIENTE

Accordo Parlamento- Consiglio UE sulla Legge di ripristino della natura

I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla legge dell’UE sul ripristino della natura. I colegislatori hanno concordato l’obiettivo dell’UE di ripristinare almeno il 20 % delle zone terrestri e il 20 % delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi, i paesi dell’UE devono ripristinare almeno il 30% dei tipi di habitat coperti dalla nuova legge che sono in cattive condizioni entro il 2030, aumentando al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050. Gli Stati membri dovranno adottare, attraverso un processo aperto, trasparente e inclusivo, piani nazionali di ripristino che specifichino come intendono conseguire tali obiettivi. In linea con la posizione del Parlamento, i paesi dell’UE dovrebbero dare priorità alle zone situate nei siti Natura 2000 fino al 2030. I colegislatori hanno inoltre convenuto che, una volta che una zona ha raggiunto una buona condizione, i paesi dell’UE devono mirare a garantire che non si deteriori in modo significativo.

Per ripristinare la natura nei terreni utilizzati dal settore agricolo, i paesi dell’UE dovranno mettere in atto misure volte a conseguire, entro la fine del 2030 e successivamente ogni sei anni, una tendenza positiva in due dei tre indicatori seguenti: l’indice delle farfalle delle praterie; la quota di terreni agricoli caratterizzati da un’elevata diversità paesaggistica; lo stock di carbonio organico nel suolo minerale delle terre coltivate. Il ripristino delle torbiere drenate è una delle misure più efficaci in termini di costi per ridurre le emissioni nel settore agricolo e migliorare la biodiversità. I paesi dell’UE devono quindi mettere in atto misure di ripristino per i suoli organici ad uso agricolo costituiti da torbiere drenate su almeno il 30% di tali aree entro il 2030 (almeno un quarto deve essere riumidificato), il 40% entro il 2040 (almeno un terzo deve essere riumidificato) e il 50% entro il 2050 (almeno un terzo deve essere riumidificato), ma la riumidificazione rimarrà volontaria per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati.

SOSTENIBILITÀ

Il Consiglio adotta il regolamento relativo alla rete d’informazione sulla sostenibilità agricola

Il 13 novembre il Consiglio dell’UE ha dato il via libera definitivo al regolamento relativo alla rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (FSDN). Lo scopo del regolamento recentemente adottato è migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari dell’UE attraverso un processo di raccolta dei dati migliorato che tenga conto dei dati ambientali e sociali, oltre che dei dati economici già raccolti mediante la rete d’informazione contabile agricola (RICA). Il regolamento FSDN recentemente adottato adegua il regolamento RICA per consentire la raccolta dei dati supplementari necessari per il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC) e del Green Deal europeo, nonché delle relative strategie “Dal produttore al consumatore” e sulla biodiversità.

L’attuale RICA è una banca di dati microeconomici e contabili raccolti ogni anno, sulla base di una metodologia comune, da un campione di oltre 80 000 aziende agricole dell’UE, concepita per essere statisticamente rappresentativa.

Il regolamento riveduto prevederà la raccolta di dati ambientali e sociali, oltre ai dati già raccolti sulla base del regolamento RICA. Saranno migliorati i collegamenti con altre iniziative di raccolta di dati, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, i dati raccolti saranno utilizzati per la ricerca e l’elaborazione delle politiche, con l’obiettivo generale di monitorare e migliorare gli sforzi in materia di sostenibilità e, infine, i servizi di consulenza agli agricoltori saranno migliorati e meglio adattati. La partecipazione al processo di raccolta dei dati sarà volontaria, mentre gli Stati membri saranno incoraggiati a sviluppare incentivi affinché gli agricoltori condividano i loro dati.

Raggiunto l’accordo sulla Direttiva emissioni

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED) che stabilisce norme sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento derivante dalle emissioni dei grandi impianti agroindustriali nell’aria, nell’acqua e nel suolo, nonché sulla produzione di rifiuti, sull’uso di materie prime, sull’efficienza energetica, sul rumore e sulla prevenzione degli incidenti. Confermando la posizione già espressa dal Parlamento europeo a luglio 2023, l’accordo raggiunto in sede di trilogo conferma l’esclusione dal campo di applicazione della direttiva degli allevamenti di bovini, che invece erano stati inclusi nella revisione presentata dalla Commissione europea che aveva originariamente proposto una soglia di 150 UBA per tutto il bestiame, compresi i bovini.

Per quanto riguarda gli allevamenti di suini è stato stabilito di estendere il campo d’applicazione della direttiva agli allevamenti con più di 350 unità di UBA. Sono state invece escluse le aziende che allevano suini in modo estensivo o biologico e all’aperto per un periodo significativo di tempo nell’anno. Per il settore avicolo, la direttiva sarà applicata agli allevamenti di galline ovaiole con più di 300 UBA e agli allevamenti di polli da carne con più di 280 UBA. Per le aziende che allevano sia suini che avicoli il limite sarà di 380 UBA.

Parlamento e Consiglio hanno però incaricato la Commissione di riesaminare, entro il 31 dicembre 2026, la necessità di un’azione dell’UE per affrontare le emissioni derivanti dall’allevamento di bestiame, compreso quello bovino, nonché di una clausola di reciprocità per garantire che i produttori di paesi terzi soddisfino requisiti simili alle norme comunitarie quando esportano nell’UE.

Il Parlamento respinge la proposta della Commissione sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

I deputati del Parlamento Europeo hanno respinto la proposta della Commissione di regolamento sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari come parte di un pacchetto di misure volte a ridurre l’impronta ambientale del sistema alimentare dell’UE. Con questo voto il Parlamento ha di fatto respinto la proposta della Commissione e ha chiuso la prima lettura. Il Consiglio deve ancora decidere la propria posizione sulla proposta per determinare se essa verrà definitivamente respinta o tornerà al Parlamento Europeo per una seconda lettura.

La Commissione rinnova l’approvazione del glifosato

Con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2660 la Commissione Europea ha rinnovato per 10 anni l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in scadenza il 15 dicembre 2023.

La decisione si basa su valutazioni approfondite sulla sicurezza effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), insieme agli Stati membri. Gli stessi Stati membri rimangono responsabili dell’autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari (PPP) contenenti glifosato. Il sistema normativo dell’UE prevede un processo in due fasi per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (PPP). Dopo l’approvazione dei principi attivi a livello UE, prima che qualsiasi prodotto fitosanitario che li contenga possa essere immesso sul mercato o utilizzato, deve essere valutato e autorizzato individualmente in ciascuno Stato membro. Nell’effettuare tali valutazioni e prima di concedere le autorizzazioni, gli Stati devono tenere conto delle condizioni specifiche stabilite nell’approvazione a livello dell’UE e anche delle circostanze nazionali specifiche (ad esempio, condizioni geoclimatiche, sistemi di produzione agricola, ecc.)

Gli Stati membri sono quindi responsabili dell’autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari (PPP) contenenti glifosato. Dopo il rinnovo dell’approvazione, tutte le autorizzazioni nazionali devono essere riviste e, alla luce delle condizioni e delle restrizioni stabilite nel rinnovo dell’approvazione, gli Stati possono limitarne l’uso a livello nazionale o regionale se lo ritengono necessario sulla base dei risultati delle valutazioni dei rischi, in particolare se si considera la necessità di proteggere la biodiversità.

La legislazione UE sui prodotti fitosanitari prevede che la Commissione possa imporre condizioni o restrizioni al momento dell’approvazione di una sostanza attiva, se necessario per l’uso sicuro della sostanza. Nell’ambito della decisione di rinnovare l’approvazione del glifosato, la Commissione ha incluso diverse nuove condizioni, tra cui: il divieto di utilizzo come essiccante;  la fissazione di limiti massimi per 5 impurità nel glifosato (cioè nel materiale prodotto); l’ obbligo per gli Stati membri di prestare particolare attenzione ad aspetti specifici nell’effettuare valutazioni del rischio (ad esempio, la protezione dei piccoli mammiferi erbivori, come le arvicole, e delle piante non bersaglio, come i fiori selvatici) e di stabilire misure di attenuazione del rischio per garantire che gli organismi non bersaglio e l’ambiente sono protetti; la fissazione di tassi massimi di applicazione che non possono essere superati a meno che l’esito della valutazione del rischio effettuata per gli usi specifici per i quali è richiesta l’autorizzazione dimostri che un tasso più elevato non comporta effetti inaccettabili sui piccoli mammiferi erbivori; l’ obbligo per il richiedente di presentare informazioni sui possibili impatti indiretti sulla biodiversità entro 3 anni dalla disponibilità di un adeguato documento di orientamento. La Commissione chiederà all’EFSA di sviluppare gli orientamenti necessari.

ETICHETTATURA

La Francia ha notificato alla Commissione il progetto di decreto che rivede il calcolo del Nutri-score

È stato notificato alla Commissione Europea il progetto di decreto che rivede le specifiche per il calcolo del Nutri-Score per i prodotti alimentari, attualmente definite dal decreto del 31 ottobre 2017 che stabilisce la forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato ai sensi degli articoli L.3232-8 e R. 3232-7 del codice della sanità pubblica francese. Il presente progetto di decreto descrive il nuovo algoritmo per il calcolo del logo Nutri-Score, in accordo con le modifiche raccomandate dal comitato scientifico della governance transnazionale del Nutri-Score e adottate dalle autorità del comitato direttivo di questa stessa governance.

Il nuovo algoritmo per il calcolo del Nutri-Score per gli alimenti incorpora modifiche all’assegnazione dei punti in base al contenuto di sale, zuccheri, proteine, fibre, frutta, verdura e legumi degli alimenti. Questi cambiamenti consentono una migliore differenziazione tra gli alimenti in base al loro contenuto di zuccheri e sale, tra alimenti integrali ricchi di fibre e cibi raffinati, una migliore classificazione del pesce azzurro, degli oli a basso contenuto di grassi saturi e del pollame rispetto alla carne rossa. Per le bevande prevede modifiche all’assegnazione dei punti in base al contenuto di calorie, sale, zucchero, proteine, fibre, frutta, verdura e legumi delle bevande. Anche la presenza di dolcificanti sintetici viene ora presa in considerazione nel nuovo algoritmo per le bevande. Le modifiche consentono di armonizzare l’algoritmo con l’inclusione di tutti i prodotti alimentari destinati al consumo di bevande, un miglioramento della differenziazione delle bevande in base al loro contenuto di zucchero, in particolare per le bevande a basso contenuto di zucchero, e una limitazione dell’incentivo all’uso di edulcoranti.

BENESSERE ANIMALE

La Commissione ha pubblicato la sua proposta di revisione della legislazione UE sul benessere degli animali durante il trasporto

Le nuove norme UE sul benessere degli animali durante il trasporto proposte dalla Commissione Europea si basano sulle più recenti intuizioni scientifiche e sviluppi tecnologici al fine di migliorare il benessere del miliardo e 600 milioni di animali trasportato ogni anno nell’UE e dall’UE. La proposta si concentra su quattro elementi essenziali per il miglioramento del benessere degli animali durante il trasporto.

Il primo è il tempo di percorrenza limitato con maggiori pause. I tempi di viaggio verranno infatti abbreviati, e durante i viaggi lunghi gli animali dovranno essere scaricati per essere alimentati, abbeverati e riposare. Norme speciali si applicheranno agli animali da macello e agli animali vulnerabili (ad esempio i vitelli non svezzati) o gravidi.

Per gli animali destinati alla macellazione è prevista una durata massima del trasporto di 9 ore, mentre attualmente non vi è alcun limite di durata del trasporto verso un macello (solo l’obbligo di una pausa di 24 ore in un posto di controllo dopo 24-29 ore di viaggio, a seconda della specie).

Per gli altri animali la durata massima del trasporto è di 21 ore, all’interno delle quali deve essere prevista almeno un’ora di pausa dopo 10 ore. In seguito a questo viaggio, gli animali devono essere lasciati riposare 24 ore al di fuori del veicolo prima di proseguire. Durante la pausa gli animali devono essere nutriti e abbeverati. Dopo la pausa di 24 ore, gli animali possono essere trasportati per altre 21 ore (compresa una pausa di un’ora dopo 10 ore), dopodiché devono raggiungere la destinazione finale.

Il secondo punto concerne il maggiore spazio per capo. Le misure minime volte a garantire uno spazio sufficiente ai diversi animali saranno aumentate e adattate a ciascuna specie. La proposta individua infatti lo spazio minimo di cui ogni animale deve disporre, in funzione del peso e della specie. Le norme minime seguono le raccomandazioni dell’EFSA e sono importanti per consentire agli animali di modificare in sicurezza la posizione e riposare durante il viaggio.

Il terzo elemento della proposta riguarda invece il miglioramento delle condizioni di esportazione verso paesi terzi. La proposta della Commissione comprende una serie di prescrizioni per garantire che le nuove norme dell’UE, volte a proteggere gli animali durante il trasporto, siano effettivamente applicate anche alle esportazioni, fino alla destinazione nel paese terzo. Tra queste rientrano norme più rigorose per il trasporto degli animali via mare (livelli di sicurezza marittima più elevati per le navi e personale formato al benessere degli animali a bordo), nonché un nuovo sistema indipendente di audit e certificazione per l’esportazione di animali su strada e via mare.

Ultimo elemento essenziale è quello relativo ai limiti di temperatura durante il trasporto. Se sono previste temperature comprese tra 25°C e 30°C, i viaggi devono essere limitati a un massimo di 9 ore. Con temperature giornaliere superiori a 30°C il trasporto degli animali è permesso solo di notte. Se la temperatura notturna prevista è superiore a 30°C, gli animali disporranno di maggiore spazio per evitare uno stress termico. Nel contempo, quando si prevede che la temperatura sia inferiore a 0°C, i veicoli stradali devono essere coperti e gli animali devono essere protetti dall’esposizione a venti freddi. Al di sotto di -5°C, oltre alle misure sopra indicate, il viaggio non deve superare 9 ore.

Gli operatori economici disporranno di 5 anni per adattarsi ad alcune delle nuove misure proposte che richiedono una pianificazione e degli investimenti a lungo termine. Alcune imprese di trasporto dovranno investire in nuovi camion o modificarli per consentire più spazio per animale. I trasportatori marittimi che attualmente non rispettano le norme di sicurezza marittima prescritte per gli animali dovranno rinnovare le navi.

In ogni caso, tutti i soggetti coinvolti nel trasporto di animali beneficeranno di norme armonizzate più chiare per tutte le specie e categorie di animali e vedranno una netta riduzione degli oneri amministrativi grazie alla digitalizzazione.

PUBBLICAZIONI IG

Italia

 Bulgaria

  • Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP “Мелник

Francia

Germania

 Irlanda

Polonia

  • Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’IGP “Jabłka grójeckie

Portogallo

Romania

  • Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP “Dealu Mare

Spagna

  • Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare dell’IGP “Jijona
  • Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della DOP “Sierra de Segura
  • Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della DOP “Aceituna Aloreña de Málaga

Svezia

IG EXTRA UE

Cipro

Turchia

DA LEGGERE

  • Indice FAO dei prezzi alimentari di novembre: rimangono sostanzialmente stabili i prezzi mondiali delle materie prime, registrando 120,4 punti (a ottobre 120,6). In calo i prezzi di cereali (-3%) e della carne (-0,4%) rispetto al mese di ottobre. Salgono invece le quotazioni dell’olio vegetale (+3,4%), dei prodotti lattiero-caseari (+2,2%) e dello zucchero (+1,4%). Approfondisci
  • Indice FAO dei prezzi alimentari di dicembre: in calo dell’1,5% rispetto a novembre e del 10,1% rispetto a dicembre 2022 i prezzi alimentari nel mese di dicembre. In aumento i prezzi dei cereali (+1,5%) e dei prodotti lattiero-caseari (+1,6%), mentre calano le quotazioni di olio vegetale (-1,4%), zucchero (-16,6%) e carne (-1%). Approfondisci
  • Commercio agroalimentare dell’UE: dopo il rallentamento di luglio 2023, la bilancia commerciale agroalimentare dell’UE ha raggiunto i 5,7 miliardi di euro nell’agosto 2023. La bilancia commerciale cumulativa (da gennaio ad agosto 2023) ha raggiunto i 44,3 miliardi di euro, ovvero 7,5 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono questi i principali risultati dell’ultimo rapporto mensile sul commercio agroalimentare pubblicato dalla Commissione Europea. Approfondisci

 

Attività finanziata con il contributo Masaf D.M. n. 250758 del 15 maggio 2023.