Bollettino informativo – Marzo 2024Bollettino n.24117 del 30/04/2024
Approfondimento normativo mensile


COMMERCIO

Pubblicato l’Accordo di Libero Scambio UE-Nuova Zelanda

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Accordo di Libero Scambio tra l’Unione Europea e la Nuova Zelanda, che introduce anche un sistema di protezione per le Indicazioni Geografiche delle parti contraenti. Le 23 DOP IGP agroalimentari italiane protette dall’Accordo sono: Aceto Balsamico di Modena; Asiago; Bresaola della Valtellina; Castelmagno; Finocchiona; Fontina; Gorgonzola; Grana Padano; Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel; Montasio; Monti Iblei; Mortadella Bologna; Mozzarella di Bufala Campana; Parmigiano Reggiano; Pecorino Romano; Pecorino Toscano; Piave; Prosciutto di Parma; Prosciutto di San Daniele; Prosciutto Toscano; Provolone Valpadana; Salamini italiani alla cacciatora; Taleggio.

Nello specifico, la protezione della denominazione geografica “Gorgonzola” non impedisce l’uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine “Gorgonzola” per un periodo massimo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo, se detta persona ha utilizzato tale termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore dell’accordo. Qualsiasi uso del termine “Gorgonzola” non deve però indurre in errore i consumatori quanto all’origine del prodotto. Per quanto attiene invece alla protezione del termine “Parmigiano Reggiano”, l’accordo specifica che non è impedito ai precedenti utilizzatori del termine “Parmesan” in Nuova Zelanda di continuare a utilizzarlo, se il precedente utilizzatore ha usato il termine in buona fede per un periodo di almeno cinque anni prima della data di entrata in vigore dell’accordo. Qualsiasi uso del termine “Parmesan” deve però essere accompagnato da un’indicazione leggibile e visibile dell’origine geografica del prodotto interessato.

L’elenco delle classi di prodotti e l’elenco delle indicazioni geografiche possono essere modificati con decisione del comitato per il commercio, anche mediante l’aggiunta di indicazioni geografiche, l’aggiornamento dell’elenco delle classi di prodotti o la soppressione delle indicazioni geografiche che hanno cessato di essere protette nel loro luogo di origine. Le aggiunte non possono superare 30 indicazioni geografiche di ciascuna parte ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

L’art. 18.34 stabilisce che le parti contraenti devono prevedere gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire nel suo territorio:

  • l’uso commerciale di un’indicazione geografica che identifica un prodotto per un prodotto simile non conforme al disciplinare, anche qualora venga indicata la vera origine del prodotto, l’indicazione geografica sia una traduzione o traslitterazione o sia accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o espressioni simili;
  • l’uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo d’origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull’origine geografica o sulla natura del prodotto; e
  • qualsiasi altro uso di un’indicazione geografica che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10 bis della convenzione di Parigi, tra cui l’uso commerciale di un’indicazione geografica in una maniera che sfrutta la notorietà di tale indicazione geografica, anche quando il prodotto in questione è utilizzato come ingrediente.

Ripresi i negoziati sull’accordo UE-Filippine

L’UE e le Filippine hanno annunciato la ripresa dei negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) ambizioso, moderno, equilibrato e incentrato sulla sostenibilità. L’UE mira a sottoscrivere con le Filippine un accordo di libero scambio globale che includa un ambizioso accesso al mercato per beni, servizi, investimenti e appalti pubblici; l’eliminazione degli ostacoli al commercio digitale e al commercio di energia e materie prime, a sostegno delle transizioni digitale e verde; procedure sanitarie e fitosanitarie rapide ed efficaci; sistemi alimentari sostenibili; la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche (IG) e discipline solide e vincolanti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, in linea con la comunicazione della Commissione del giugno 2022 sul riesame delle misure sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che sostenga livelli elevati di tutela dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente e il conseguimento di obiettivi climatici ambiziosi.

L’UE e le Filippine si dedicheranno ora ai rispettivi preparativi tecnici per il primo ciclo di negoziati, previsto entro la fine dell’anno. I primi negoziati per un accordo di libero scambio furono avviati nel 2015, sospesi poi dopo un ultimo ciclo negoziale nel 2017. Il 30 giugno 2022 si è insediata l’amministrazione attualmente in carica, la quale si è mostrata disposta a dialogare con l’UE su questioni fondamentali. Nel 2023 l’UE e le Filippine hanno avviato un esercizio di valutazione per sondare la disponibilità a riprendere i negoziati per un accordo di libero scambio. L’esercizio di valutazione si è concluso alla fine del 2023 confermando l’opportunità di una ripresa dei negoziati.

Proposto un aumento dei dazi sui prodotti cerealicoli russi e bielorussi

La Commissione europea ha proposto di aumentare le tariffe sulle importazioni nell’UE di cereali, semi oleosi e prodotti derivati (“prodotti a base di cereali”) dalla Russia e dalla Bielorussia, compresi grano, mais e farina di girasole. Tali dazi, sebbene sufficientemente elevati da reprimere in pratica tali importazioni nell’UE, non inciderebbero sulle esportazioni verso paesi terzi. Le misure mirano a conseguire diversi obiettivi: prevenire la destabilizzazione del mercato dell’UE attraverso un futuro significativo reindirizzamento dei prodotti cerealicoli russi verso il mercato dell’UE; contrastare le esportazioni russe di cereali prodotti illegalmente nei territori dell’Ucraina, alcuni dei quali sono stati esportati illegalmente nel mercato dell’UE deliberatamente etichettati erroneamente come “russi”; impedire alla Russia di utilizzare i proventi delle esportazioni verso l’UE – sia dei prodotti cerealicoli russi che di quelli ucraini di cui si sono appropriati illegalmente – per finanziare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina.

L’aumento delle tariffe si applicherebbe anche alla Bielorussia alla luce degli stretti legami politici ed economici del paese con la Russia. Inoltre, includendo la Bielorussia nella nuova misura, l’UE impedirà alla Russia di utilizzare la Bielorussia per aggirare le nuove tariffe e incanalare le sue merci sul mercato dell’UE. Il transito di cereali, semi oleosi e prodotti derivati dalla Russia e dalla Bielorussia verso paesi terzi non è interessato dalla proposta.

Prorogata la sospensione dei dazi commerciali per l’Ucraina

Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sull’estensione delle misure di liberalizzazione commerciale per l’Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia. La sospensione temporanea dei dazi di importazione e delle quote sulle esportazioni dei prodotti agricoli ucraini nell’UE sarà rinnovata per un altro anno, fino al 5 giugno 2025, per sostenere l’Ucraina. Il regolamento prevede anche un freno di emergenza per i prodotti agricoli particolarmente sensibili, ovvero pollame, uova e zucchero. I deputati hanno assicurato l’ampliamento di questa lista per includere avena, mais, semole e miele.

Hanno anche ottenuto l’impegno fermo da parte della Commissione ad agire in caso di aumento delle importazioni ucraine di grano. Il periodo di riferimento per l’attivazione del freno di emergenza sarà il 2022 e il 2023, il che significa che se le importazioni di questi prodotti superassero i volumi medi di questi due anni, le tariffe verrebbero ripristinate. Il Parlamento e il Consiglio dovranno ora dare il via libera definitivo all’accordo provvisorio. L’attuale sospensione scadrà il 5 giugno 2024 e la nuova normativa dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo tale data di scadenza.

SOSTENIBILITÀ

Via libera alla legge sul ripristino della natura

È stato approvato dal Parlamento Europeo, con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni, il nuovo Regolamento sul ripristino della natura. La normativa europea mira a garantire il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell’UE, contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima e biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare.

Per conseguire gli obiettivi fissati dall’UE, entro il 2030 gli Stati membri dovranno ripristinare il buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat contemplati dalla nuova legge (foreste, praterie e zone umide a fiumi, laghi e coralli). Questa percentuale aumenterà poi al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050. In linea con la posizione del Parlamento, fino al 2030 la priorità andrà accordata alle zone Natura 2000. I paesi dell’UE dovranno garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo. Inoltre, dovranno adottare piani nazionali di ripristino che indichino nel dettaglio in che modo intendono raggiungere gli obiettivi.

Per migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli, i paesi dell’UE dovranno registrare progressi in due di questi tre indicatori: indice delle farfalle comuni; percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità; stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. Dovranno anche adottare misure per migliorare l’indice dell’avifauna comune, dato che gli uccelli sono un buon indicatore dello stato di salute generale della biodiversità. Poiché le torbiere sono una delle soluzioni più economiche per ridurre le emissioni nel settore agricolo, i paesi dell’UE dovranno ripristinare almeno il 30% delle torbiere drenate entro il 2030 (almeno un quarto dovrà essere riumidificato), il 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050 (con almeno un terzo riumidificato). La riumidificazione continuerà a essere volontaria per agricoltori e proprietari terrieri privati.

Come richiesto dal Parlamento, la legge prevede un freno di emergenza che, in circostanze eccezionali, consentirà di sospendere gli obiettivi relativi agli ecosistemi agricoli qualora questi obiettivi riducano la superficie coltivata al punto da compromettere la produzione alimentare e renderla inadeguata ai consumi dell’UE. La legge impone anche di registrare una tendenza positiva in diversi indicatori che riguardano gli ecosistemi forestali e di piantare tre miliardi di nuovi alberi. Gli Stati membri dovranno inoltre ripristinare almeno 25.000 km di fiumi, trasformandoli in fiumi a scorrimento libero, e garantire che non vi sia alcuna perdita netta né della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, né di copertura arborea urbana.

Accordo Parlamento-Consiglio su imballaggi più sostenibili

La presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L’obiettivo è contrastare l’aumento dei rifiuti di imballaggio prodotti nell’UE, armonizzando nel contempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l’economia circolare. Il testo dell’accordo provvisorio mantiene la maggior parte delle prescrizioni di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.

Rafforza le prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi introducendo una restrizione sull’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) al di sopra di determinate soglie. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i colegislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento. L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. I colegislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5% del peso totale degli imballaggi. La Commissione dovrà riesaminare l’attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040. L’accordo invita inoltre la Commissione a valutare, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi di plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire prescrizioni di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi di plastica.

Le nuove norme ridurrebbero gli imballaggi superflui fissando al 50% la proporzione massima di spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico e imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, fatta eccezione per i modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione sia già applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento). Il testo fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con i prodotti alimentari) e imballaggi multipli. Anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali prescrizioni.

L’accordo introduce una deroga generale di cinque anni rinnovabile al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui:

  • lo Stato membro che concede l’esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da conseguire entro il 2025 e dovrebbe superare di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030;
  • lo Stato membro che concede l’esenzione è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti;
  • gli operatori hanno adottato piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti nel regolamento.

Le nuove norme esentano inoltre le microimprese dal conseguimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare raggruppamenti di massimo cinque distributori finali per conseguire gli obiettivi di riutilizzo concernenti le bevande.

I colegislatori hanno stabilito l’obbligo per le imprese che vendono prodotti da asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le attività che offrono prodotti da asporto devono cercare di proporre il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo. Le nuove norme introducono restrizioni concernenti determinati formati di imballaggio, compresi gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli, per alimenti e bevande, condimenti e salse nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, e per i piccoli prodotti cosmetici e per l’igiene utilizzati nel settore alberghiero e della ristorazione (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo) nonché per le borse di plastica in materiale ultraleggero (ad esempio quelle offerte sui mercati dei generi alimentari sfusi).

Accordo Parlamento-Consiglio UE su revisione normativa fitosanitari

Parlamento Europeo e Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio su una revisione mirata del Regolamento (UE) 2016/2031, noto anche come normativa fitosanitaria. Obiettivo della revisione è migliorare e razionalizzare l’applicazione e l’esecuzione del regolamento. Il regolamento riveduto mira a migliorare le procedure per l’identificazione e la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio nonché per la presentazione e l’esame delle richieste di deroghe temporanee agli obblighi di importazione presentate da paesi terzi; chiarire le misure relative agli organismi nocivi considerati organismi nocivi da quarantena ma non ancora pienamente valutati; razionalizzare e semplificare le prescrizioni in materia di comunicazione grazie a una maggiore digitalizzazione, contribuendo così a ridurre la burocrazia per le autorità competenti e per gli operatori.

I due colegislatori hanno ulteriormente migliorato la proposta della Commissione prevedendo la creazione di una équipe dell’Unione per le emergenze fitosanitarie. L’équipe sarebbe composta da esperti nominati dalla Commissione, sulla base di proposte degli Stati membri, aventi diverse specializzazioni nel settore fitosanitario e in grado di fornire assistenza in caso di nuovi focolai di organismi nocivi nell’UE. Inoltre, su richiesta di uno o più Stati membri, potrebbero fornire ai paesi terzi confinanti assistenza e consulenza urgenti in caso di focolai suscettibili di colpire l’UE.

Al fine di semplificare le prescrizioni in materia di comunicazione, i colegislatori hanno convenuto di aumentare la durata dei programmi d’indagine pluriennali che ora dovrebbe coprire un periodo da cinque a dieci anni (anziché da cinque a sette), contribuendo in tal modo a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità competenti. Per garantire l’individuazione tempestiva degli organismi nocivi, questi programmi devono essere riesaminati e aggiornati in funzione della situazione fitosanitaria. In base al testo concordato in via provvisoria, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, quali piante, prodotti vegetali o altri oggetti possono viaggiare senza un passaporto delle piante fisicamente apposto, in ragione, ad esempio, delle loro dimensioni o forma, che renderebbero l’apposizione impossibile o estremamente difficoltosa. Il passaporto di queste piante o prodotti vegetali sarebbe invece associato con una modalità diversa dall’apposizione fisica.

Pubblicata la Direttiva Greenwashing

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE la Direttiva 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. Il testo normativo vieta comunicazioni su tematiche ambientali che risultino generiche e ingannevoli, come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove. Sarà ora regolamentato anche l’uso dei marchi di sostenibilità e vietate le dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull’ambiente neutro, ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni.

Inoltre, entro il 27 marzo 2031 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione comprenderà una valutazione del contributo della presente direttiva al rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare dell’efficacia dell’etichetta armonizzata e dell’avviso armonizzato per accrescere la disponibilità delle garanzie commerciali di durabilità e la loro comprensione da parte dei consumatori, nonché la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti nell’ambito della garanzia legale di conformità. La relazione valuta inoltre il contributo complessivo della presente direttiva alla partecipazione dei consumatori alla transizione verde e il suo impatto sugli operatori economici.

Il Parlamento europeo approva la direttiva sulle emissioni industriali

Il Parlamento ha approvato in via definitiva l’accordo raggiunto con gli Stati membri sulla revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED) con 393 voti favorevoli, 173 contrari e 49 astensioni, e del regolamento sul nuovo Portale delle emissioni industriali con 506 voti favorevoli, 82 contrari e 25 astensioni. La nuova legge prevede di estendere le misure sulle emissioni industriali agli allevamenti di suini con più di 350 unità di bestiame. Sono escluse le aziende che allevano suini in modo estensivo o biologico, e quelle che lo fanno all’esterno per un periodo di tempo significativo su un anno. Per il pollame, la direttiva si applica alle aziende con galline da uova in numero superiore alle 300 unità, e alle aziende con polli da carne con più di 280 unità. Per le aziende che allevano sia suini che pollame, il limite sarà di 380 unità complessive.

La Commissione valuterà, entro il 31 dicembre 2026, se intervenire anche sulle emissioni derivanti dall’allevamento di bestiame, come i bovini, e la possibile istituzione di una clausola di reciprocità per garantire che i produttori al di fuori dell’UE soddisfino requisiti simili alle norme europee quando esportano verso l’UE.

La direttiva mira anche a migliorare la trasparenza e partecipazione del pubblico in relazione alla fornitura di licenze, al funzionamento e al controllo degli impianti regolamentati, attraverso la creazione del Portale UE sulle emissioni industriali, che sostituirà l’attuale registro europeo delle emissioni inquinanti, in cui i cittadini potranno accedere ai dati su tutte le licenze UE e sulle attività inquinanti locali.

Le imprese che non si conformano potranno essere penalizzate per una somma pari almeno al 3% del fatturato annuo interno all’UE dell’operatore che ha compiuto le infrazioni più gravi. I Paesi UE daranno ai cittadini colpiti dall’inosservanza delle norme il diritto di chiedere un risarcimento per i danni causati alla loro salute. La legge deve ora essere adottata anche dal Consiglio, prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore 20 giorni dopo. Gli Stati membri avranno poi 22 mesi per conformarsi a questa direttiva.

SPRECHI ALIMENTARI

Il Parlamento adotta la sua proposta legislativa per ridurre gli sprechi alimentari

Gli eurodeputati hanno adottato la loro posizione in prima lettura sulla proposta di revisione del quadro dei rifiuti. La direttiva prevede obiettivi vincolanti più ambiziosi di riduzione dei rifiuti da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030: almeno il 20% nella trasformazione e produzione alimentare (invece del 10% proposto dalla Commissione) e il 40% pro capite nella vendita al dettaglio, nei ristoranti, nei servizi alimentari e nelle famiglie (invece del 30%). Il Parlamento ha richiesto inoltre che la Commissione valuti se debbano essere introdotti obiettivi più elevati per il 2035 (rispettivamente almeno il 30% e il 50%) e, se dovesse essere il caso di presentare una nuova proposta legislativa.

Il fascicolo sarà seguito dal nuovo Parlamento dopo le elezioni europee del 6-9 giugno. Nell’adottare la presente relazione, il Parlamento risponde alle aspettative dei cittadini affinché l’UE applichi i principi dell’economia circolare e promuova misure contro lo spreco alimentare, nonché di attuare senza indugio un’ambiziosa strategia tessile sostenibile e di aumentare le norme ambientali, come indicato nelle proposte 1(3), 5, 8, 5, 9 e 11, delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.

TUTELA

Pubblicate le raccomandazioni della Commissione per migliorare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Il 19 marzo la Commissione europea ha pubblicato delle raccomandazioni per migliorare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), comprese le IG, agricole e non, e combattere la contraffazione. La raccomandazione, nota anche come pacchetto di strumenti dell’UE contro la contraffazione, fa seguito al piano d’azione sulla proprietà intellettuale del 2020, in cui la Commissione si è impegnata a rafforzare la tutela della PI adottando la legge sui servizi digitali e istituendo un pacchetto di strumenti contro la contraffazione, che sarà adottato con la presente raccomandazione. Mira a promuovere la collaborazione tra i titolari dei diritti, i prestatori di servizi e le autorità di contrasto, incoraggiando nel contempo le migliori pratiche e l’uso di strumenti e tecnologie moderni.
Comprende iniziative strategiche volte a combattere la contraffazione e a rafforzare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, definendo strumenti dedicati per aumentare la resilienza e la capacità delle imprese di proteggere meglio i loro beni immateriali, anche contro i furti informatici.
Le azioni chiave proposte dalla Commissione nella sua raccomandazione comprendono:

  • Designare un punto di contatto unico per le questioni relative alla tutela della PI ed estendere l’uso degli strumenti esistenti, come l’IP Enforcement Portal messo a disposizione dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
  • Incoraggiare i firmatari del memorandum d’intesa sulla vendita di merci contraffatte su Internet a chiedere la qualifica di “segnalatore attendibile” ai sensi della legge sui servizi digitali, garantendo in tal modo che sia data priorità alla presentazione di eventuali notifiche di contenuti illegali. I firmatari e altri prestatori di servizi di intermediari sono incoraggiati a partecipare alla modernizzazione del memorandum d’intesa.
  • Adattare le procedure per contrastare le nuove pratiche di contraffazione, affrontare questioni quali i siti web speculari con ingiunzioni dinamiche, ottimizzare la condivisione delle informazioni nei procedimenti giudiziari e garantire un adeguato risarcimento dei danni, compresi i danni materiali e morali.
  • Promuovere il ricorso alla risoluzione alternativa di tutte le controversie in materia di PI, offrendo un’opzione efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi, in particolare per le controversie transfrontaliere e le PMI.
  • Rivalutare e potenzialmente aumentare le sanzioni massime per i reati gravi in materia di PI.
  • Conferire alle autorità di vigilanza del mercato il potere di individuare e combattere ulteriormente la contraffazione.
  • Sviluppare pratiche volte a rendere più rapido, meno costoso e più ecologico lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti contraffatti.
  • Adattare le pratiche di PI all’ IA e ai mondi virtuali, utilizzando la blockchain per la tracciabilità della catena di approvvigionamento e i sistemi di riconoscimento dei contenuti per individuare la contraffazione e le merci usurpative.
  • Integrare i contenuti della PI nei programmi nazionali di formazione e istruzione, in particolare per quanto riguarda le attività di contrasto e gli studi sulle imprese.

Nei prossimi tre anni, la Commissione e EUIPO valuteranno gli effetti di questa raccomandazione e la Commissione giudicherà se sono necessarie ulteriori misure per far rispettare tali diritti.

PUBBLICAZIONI IG

Italia

Belgio

Cipro

Croazia

 Croazia e Slovenia

Francia

Spagna

IG EXTRA UE

Indonesia

Turchia

DA LEGGERE

  • Indice FAO dei prezzi alimentari: in rialzo del +1,1% le quotazioni internazionali delle materie prime mondiali. L’Indice FAO dei prezzi degli oli vegetali ha guidato l’aumento di marzo con un +8%, seguito dai prodotti lattiero caseari (+2,9%) e della carne (+1,7%). In caso le quotazioni dei cereali (-2,6%) e dello zucchero (-5,4%). Approfondisci
  • Guida sulla sostenibilità FAO-Origin: la collaborazione tra la FAO e Origin finalizzata a sviluppare un sistema di valutazione della sostenibilità delle IG ha portato alla definizione della Strategia di Sostenibilità per le Indicazioni Geografiche (SSGI). Le linee guida pubblicate mirano ad aiutare i Consorzi e le organizzazioni ad affrontare le questioni emergenti della sostenibilità. Sono costruite su solide basi scientifiche, prendendo in analisi 84 fonti di indicatori della sostenibilità, utilizzando lo strumento SAFA come base teorica ed integrandolo con le altre fonti di indicatori. Sono stati così individuati 442 indicatori di sostenibilità allineati con gli SDGs. Approfondisci
  • Relazione sulle zone rurali: la Commissione europea ha pubblicato oggi una relazione che delinea i progressi positivi compiuti finora nell’ambito della visione rurale a lungo termine dell’UE, evidenziando i risultati positivi ottenuti a partire dal 2021 e presentando idee per il lavoro futuro. La relazione delinea i progressi compiutiper sostenere zone e comunità rurali più forti, più connesse, resilienti e prospere e presenta 30 azioni in una serie di settori politici. Approfondisci

 

Attività finanziata con il contributo Masaf D.M. n. 250758 del 15 maggio 2023.