Bollettino informativo – Luglio 2022Bollettino n. del 05/08/2022
Approfondimento normativo mensile


CONSIGLIO DELL’UE

Presidenza

Dal 1° luglio la Repubblica Ceca ha assunto la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, inserendosi nel trio composto anche da Francia e Svezia. “L’Europa come compito” è il motto che accompagnerà i sei mesi di Presidenza, esprimendo così una testimonianza e un richiamo alla necessità di adoperarsi costantemente per un’Europa moderna e funzionante, nonché l’impiego a rafforzare la libertà, la responsabilità, la sicurezza e le prosperità comuni. I cinque settori prioritari del programma saranno la gestione della crisi dei rifugiati e della ripresa post-bellica dell’Ucraina; sicurezza energetica; rafforzamento delle capacità di difesa dell’Europa e della sicurezza del cyberspazio, resilienza strategica dell’economia europea e resilienza delle istituzioni democratiche. In materia di agricoltura, l’obiettivo primario della nuova Presidenza rimarrà la sicurezza alimentare, seguito dalla necessità di concludere la discussione sui Piani Strategici Nazionali della PAC, così da adottare le versioni finali nei prossimi sei mesi. Non è stata data grande priorità, invece, alla riforma delle Indicazioni Geografiche, motivo per cui ci si aspetta un rallentamento dei ritmi di lavoro. Sul fronte etichettatura nutrizionale, invece, la posizione della Presidenza ceca sembra essere in linea con le richieste che pervengono dall’Italia, mentre la discussione sul benessere animale riguarderà principalmente la diffusione di malattie. Particolare attenzione della Presidenza è dedicata alle tematiche ambientali e climatiche e, infatti, parteciperà a numerose conferenze internazionali e inviti alla cooperazione internazionale per combattere il cambiamento climatico.

COMMERCIO

Accordo di libero scambio UE – Nuova Zelanda

Dopo l’annuncio della conclusione dei negoziati tra l’Unione Europea e la Nuova Zelanda, il 30 giugno, la Commissione ha pubblicato il testo dell’Accordo di libero scambio. In tema agroalimentare, i dazi saranno eliminati fin dal primo giorno su alcune esportazioni chiave dell’UE come la carne di maiale, il vino e lo spumante, il cioccolato, i dolciumi e i biscotti. Il testo della proposta, che potrebbe essere modificato durante la revisione legale, prevede anche una sottosezione dedicata esclusivamente alle Indicazioni Geografiche e alla loro protezione. L’Accordo proteggerà 2146 denominazioni dell’UE, di cui 163 prodotti alimentari, e 23 denominazioni Neozelandesi, quest’ultime rappresentante quasi esclusivamente da vini. La protezione delle stesse avverrà a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo, ad eccezione delle IG soggetto ad un periodo di transizione. È stato infatti concordato un periodo di “pashing-out” di 5 anni per alcuni prodotti come “Gorgonzola”, “Grappa”, “Prosecco”, “Bayerisches Bier”, “Münchner Bier”, “Jerez” e “Madeira”, termini che saranno quindi utilizzabili per tale lasso di tempo da parte di coloro che li abbiano usati in modo continuativo. Periodo di transizione di 9 anni, invece, previsto per il “Porto” e la “Feta”. Qualora vengano utilizzati i termini in questione, sarà necessario non indurre in errore i consumatori circa l’origine del prodotto. Per le denominazioni “Parmigiano Reggiano” e “Gruyère” non sarà impedita la possibilità di utilizzare, rispettivamente, i termini “Parmesan” e “Gruyère” nel territorio della Nuova Zelanda per coloro che li abbiano usati in buona fede per almeno 5 anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Qualora vengano utilizzati, sarà obbligatorio apporre un’indicazione leggibile e ben visibile dell’origine geografica del prodotto. Similmente, la protezione della DOP “Roquefort” non si estenderà al termine composto “Penicillium roqueforti” se utilizzato per riferirsi alla tecnica della muffa, a condizione che il consumatore non sia tratto in inganno sulla vera origine del prodotto. Le criticità maggiori si registrano nella previsione esplicita dell’assenza di protezione per le denominazioni composte. Difatti, dal testo si evince l’esclusione della protezione per alcuni termini facenti parte di denominazioni composte, quali Aceto, Balsamico, Bresaola, Grana, Mela, Mozzarella di Bufala, Pecorino, Prosciutto, Provolone e Salamini, in contrasto, tra l’altro, con varie pronunce giurisprudenziali nazionali e soprattutto europee. Tale assenza di tutela rischia di creare un pericoloso precedente per l’instaurazione di futuri accordi commerciali dell’UE e rischia di ammettere la genericità dei singoli termini nell’ambito dei nomi composti, legittimando così le tesi del sistema statunitense e scardinando il sistema europeo, capace fino ad ora di fungere da esempio per numerosi ordinamenti giuridici. I 23 prodotti italiani inseriti nell’allegato all’Accordo e meritevoli di tutela, saranno: Aceto Balsamico di Modena, Asiago, Bresaola della Valtellina, Castelmagno, Finocchiona, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel, Montasio, Monti Iblei, Mortadella Bologna, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Piave, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Salamini Italiani alla Cacciatora e Taleggio. Tale elenco non sarà soggetto a opposizione o obiezione da parte degli Stati membri ma potrà essere modificato ogni 3 anni, in quanto è prevista la possibilità di inserire 30 nuove IG dell’Unione Europea per il periodo indicato. In merito all’elenco degli utilizzatori precedenti per i prodotti sottoposti a un periodo di eliminazione graduale o per i quali è prevista una tutela affievolita, come per gli utilizzatori del termine “Parmesan”, sarà pubblicata, prima della firma dell’accordo, un elenco di coloro che hanno usato commercialmente tali denominazioni. Per quanto riguarda la coesistenza con i marchi, invece, la protezione dovrebbe essere garantita soltanto qualora “contengano o consistano” in una Indicazione Geografica e non nel caso in cui siano simili, analogamente al linguaggio utilizzato nel Trips. In caso di controversia, la decisione spetterà a un tribunale della Nuova Zelanda, che potrà o meno dare un’interpretazione espansiva delle disposizioni pertinenti. La bozza di accordo sarà sottoposto ad un vaglio legale da parte della Commissione e sarà poi tradotta in tutte le lingue ufficiali dell’UE. La conclusione dell’Accordo, già presentato al Parlamento, è prevista per la seconda metà del 2023.

 

Accordo UE – India

Durante l’ultima tornata di negoziati, l’Unione Europea ha presentato ai negoziatori indiani il testo proposto per il futuro accordo commerciale. L’Unione Europea, in attesa della posizione dell’India, valuterà quali ulteriori progressi si potranno fare e gli eventuali punti critici maggiormente controversi. In materia di Indicazioni Geografiche, il testo è ancora in fase di finalizzazione, sulla base di quello già discusso nel 2013 con le opportune modifiche, mentre l’elenco delle IG da inserire nell’Accordo non è stato ancora definito, in attesa anche delle informazioni che perverranno dagli Stati membri. Il prossimo round di negoziati è previsto per la prima settimana di ottobre, con la Commissione che spera di raggiungere l’obiettivo di siglare l’accordo entro la fine del 2023.

Valore del commercio agroalimentare

Secondo la relazione mensile sul commercio agroalimentare dell’UE, nel mese di marzo il valore totale del commercio agroalimentare dell’Unione Europea ha raggiunto un valore di 32,6 miliardi, con un aumento del 12,1% rispetto a marzo 2021 e del 13% rispetto a febbraio 2022. Il rapporto dedica particolare attenzione all’impatto della guerra in Ucraina, segnalando che, nel marzo 2022, le importazioni dell’UE di olio di girasole, mais e colza ucraini sono diminuite rispettivamente del 10%, 37% e 29% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre, per quanto riguarda il grano, la quantità importata è diminuita del 77%. Allo stesso modo, un calo significativo delle esportazioni ucraine di grano è stato registrato nei loro principali partner a livello globale, Egitto e Yemen, non registrando addirittura alcuna importazione in Libano, Libia e Nigeria. Anche le esportazioni ucraine di mais sono diminuite drasticamente, causando il maggior calo di volumi esportati in Cina, Egitto e Iran. In relazione alle esportazioni dell’UE, anche queste catene logistiche hanno subito una notevole interruzione e riduzione delle quantità esportate in Ucraina, segnando una riduzione di formaggi esportati nella misura dell’85%, di preparazioni alimentari miste del 61% e di preparazioni di cereali dell’11%. In tale contesto globale caratterizzato da incertezze in materia di sicurezza alimentare, l’Unione Europea ha aumentato le sue esportazioni in Nord Africa del 16%, in particolare grazie all’apporto dei semi oleosi, colture proteiche, cereali ma anche carni bovine. Altresì, sono aumentate le esportazioni verso l’Africa Subsahariana, principalmente di riso, mais, zucchero bianco, carni suine, ovini e caprini. In generale, le esportazioni dell’UE verso i suoi primi 10 partner commerciali sono cresciute, ad eccezione della Russia, mentre, in tema di prodotti specifici, un aumento di valore è stato riscontrato nella vendita di cereali, determinato dall’aumento dei prezzi ma anche dalla quantità di mais e altri cereali grossolani esportati. Infine, un aumento delle importazioni ha riguardato il caffè, la farina di soia, la colza nonché mele e pere, queste ultime cresciute del 226% in termini di valore.

AMBIENTE

Green Deal

La Commissione ha adottato proposte pioneristiche per ripristinare gli ecosistemi danneggiati e riportare la natura in tutta Europa, dai terreni agricoli e i mari alle foreste e agli ambienti urbani. La Commissione propone, inoltre, di ridurre del 50% l’uso e il rischio dei pesticidi chimici entro il 2030. La proposta concernente un atto normativo sul ripristino della natura è un passo fondamentale per evitare il collasso degli ecosistemi e prevenire i peggiori impatti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità. Il ripristino delle zone umide, dei fiumi, delle foreste, dei pascoli, degli ecosistemi marini, degli ambienti urbani e dell’UE e delle specie che ospitano, rappresenta un investimento essenziale e efficace sotto il profilo dei costi per la nostra sicurezza alimentare, la resilienza climatica, la salute e il benessere di tutti i cittadini. Analogamente, le nuove norme sui pesticidi chimici ridurranno l’impronta ambientale del sistema alimentare dell’UE, proteggeranno la salute e il benessere dei cittadini e dei lavoratori agricoli e contribuiranno ad attenuare le perdite economiche che stiamo già subendo a causa del degrado del suolo e della perdita di impollinatori dovuti ai pesticidi. Il primo atto legislativo volto a ripristinare la natura in Europa mira a riparare l’80% degli habitat che versano in cattive condizioni e riportare la natura in tutti gli ecosistemi. In base alla proposta presentata, saranno assegnati a tutti gli Stati membri obiettivi giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in vari ecosistemi, a integrazione delle normative esistenti. L’obiettivo è far sì che le misure di ripristino coprano almeno il 20% delle superfici terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e si estendano, infine, a tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. La normativa porterà ad un livello superiore le esperienze maturate in materia di misure di ripristino della natura, quali la rinaturalizzazione, il reimpianto di alberi, il rinverdimento delle città o l’eliminazione dell’inquinamento per consentire il recupero della natura. Il ripristino consiste nel vivere e produrre insieme alla natura, riportando una maggiore biodiversità ovunque, anche nelle zone in cui si svolge un’attività economica, motivo per cui tale ripristino non equivale necessariamente ad un aumento delle aree protette. Questo, che coinvolge strettamente e comporta vantaggi a tutte le componenti della società, dovrà essere realizzato nell’ambito di un processo inclusivo implicando un impatto particolarmente positivo su coloro che dipendono direttamente da una natura sana per il proprio sostentamento, compresi gli agricoltori, i silvicoltori e i pescatori. Infatti, gli investimenti per il ripristino della natura apportano un valore economico compreso tra 8 e 38 euro per ogni euro speso, grazie ai servizi ecosistemici che favoriscono la sicurezza alimentare, la resilienza degli ecosistemi e l’attenuazione dei cambiamenti climatici, nonché la salute umana. La normativa sul ripristino della natura fisserà obiettivi e obblighi di ripristino in un’ampia gamma di ecosistemi terrestri e marini, concentrandosi principalmente verso quelli con il maggiore potenziale di rimozione e stoccaggio del carbonio e di prevenzione o riduzione dell’impatto delle catastrofi naturali. Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale, circa 100 miliardi di euro saranno destinati alla biodiversità e al ripristino. Gli obiettivi proposti includono: l’inversione del declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 e, successivamente, il loro aumento; nessuna perdita netta di spazi verdi urbani entro il 2030, un aumento del 5% entro il 2050, una copertura arborea minima del 10% in ogni città e un guadagno netto di spazi verdi integrati negli edifici e nelle infrastrutture; negli ecosistemi agricoli, l’aumento complessivo della biodiversità e una tendenza positiva per le farfalle comuni, l’avifauna nelle aree agricole, il carbonio organico nei suoli minerali coltivati e gli elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità sui terreni agricoli; il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate a uso agricolo e nei siti di estrazione della torba; negli ecosistemi forestali, l’aumento complessivo della biodiversità e una tendenza positiva in relazione alla connettività delle foreste, il legno morto, la percentuale di foreste disetanee, l’avifauna forestale e le riserve di carbonio organico; il ripristino degli habitat marini quali le colture marine o i fondali di sedimenti e il ripristino di specie marine emblematiche quali delfini e focene, squali e uccelli marini; infine, l’eliminazione di barriere fluviali in modo che almeno 25mila km di fiumi siano trasformati in fiumi a flusso libero entro il 2030. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi, mantenendo, al contempo, una certa flessibilità in funzione delle circostanze nazionali, la normativa imporrà agli Stati membri di elaborare piani nazionali di ripristino, in stretta collaborazione con i ricercatori, i portatori di interessi e i cittadini. Con tale proposta si concretizza, dunque, un elemento chiave del Green Deal europeo, fungendo da esempio per un’inversione di rotta circa la perdita e di biodiversità e il ripristino della natura. L’apporto di tale contributo dell’UE è fondamentale nell’ambito dei negoziati in corso su un quadro globale per la biodiversità post-2020, che sarà adottato nell’ambito della Convenzione sulla diversità biologica COP15 di Montreal.

Emerse criticità sull’utilizzo di pesticidi durante il Consiglio Agrifish

Durante il Consiglio Agrifish dell’Unione Europea, tenutosi il 18 luglio, i Ministri hanno discusso della recente proposta della Commissione e della relativa ambiziosa armonizzazione delle politiche nazionali sull’uso dei pesticidi mediante un regolamento. I Ministri hanno accolto con favore l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ma hanno espresso forte preoccupazione circa l’obiettivo di riduzione del 50% per i pesticidi chimici, a livello sia nazionale che dell’Unione Europea. Preoccupazione espressa ricordando altresì la necessità di proporre alternative valide e sostenibili ai pesticidi chimici prima di fissare obiettivi di riduzione obbligatori. Hanno inoltre sottolineato la necessità di considerare le differenze geografiche, climatiche e di partenza dei diversi Stati membri evidenziando, perdipiù, come la sostenibilità non dovrebbe essere conseguita a scapito della sicurezza alimentare o della competitività dell’agricoltura, soprattutto nell’attuale contesto caratterizzato dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Ricordiamo che la Commissione ha adottato la proposta di nuovo regolamento relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari il 22 giugno 2022. L’iniziativa mira a sostituire la legislazione vigente e a favorire un migliore allineamento agli obiettivi delle pertinenti strategie faro dell’UE nell’ambito del Green Deal europeo e della strategia dell’UE in materia di sostanze chimiche. Lo strumento giuridico del regolamento è stato scelto proprio per armonizzare le politiche nazionale, migliorando anche il funzionamento del mercato interno. Uno dei principali obiettivi della proposta è la riduzione dell’uso dei pesticidi, soprattutto quelli più pericolosi e i rischi connessi. Obiettivo da perseguire, secondo la proposta, tramite la riduzione del 50% a livello dell’UE, con la possibilità, per gli Stati membri, di scegliere i propri obiettivi di riduzione all’interno dei parametri di una formula vincolante che consente la giustificazione di uno scostamento dall’obiettivo dell’UE in funzione dei cambiamenti previsti nelle circostanze nazionali e dei progressi storici ottenuti nell’uso dei diversi pesticidi a livello nazionale. Contemporaneamente, la proposta introduce un divieto di uso di tutti i pesticidi in aree sensibili quali le aree urbane o i siti di Natura 2000. Inoltre, chiarisce le esigenze della difesa integrata al fine di migliorare l’attuazione e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori. Un aspetto importante al riguardo è la promozione di prodotti a basso rischio e di alternative ai pesticidi chimici. Al fine di garantire la corretta attuazione del regolamento, gli Stati membri potranno utilizzare il finanziamento della PAC per un periodo di 5 anni per compensare eventuali costi connessi all’attuazione del regolamento da parte degli agricoltori.

Nuova Strategia per proteggere e ripristinare le foreste dell’UE

La Commissione ha adottato la nuova Strategia forestale dell’UE per il 2030, un’iniziativa faro del Green Deal europeo che si basa sulla strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. La strategia contribuisce al pacchetto di misure proposte per ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e la neutralità climatica nel 2050. Inoltre, contribuisce al miglioramento dell’assorbimento di carbonio da parte dei pozzi naturali, come previsto dalla legge sul clima, e garantisce la multifunzionalità delle foreste europee, grazie anche al ruolo fondamentale svolto dai silvicoltori. La strategia definisce una visione e azioni concrete per aumentare la quantità e la qualità delle foreste nel territorio unionale, rafforzando, al contempo, la protezione, il ripristino e la resilienza. Le azioni proposte aumenteranno il sequestro del carbonio attraverso pozzi e stock potenziati e promuoveranno le pratiche di gestione forestale più rispettose del clima e della biodiversità, sottolineando la necessità del mantenimento di biomassa legnosa entro i limiti della sostenibilità e incoraggiando un uso efficiente delle risorse del legno, in linea con il principio di utilizzo a cascata. Per garantire la multifunzionalità delle foreste, sono previsti sistemi di pagamento ai proprietari e ai gestori di foreste per la fornitura di servizi ecosistemici. Anche la nuova PAC offrirà opportunità per fornire un sostegno più mirato al settore. Infine, è annunciato l’obiettivo di intensificare il monitoraggio, rendicontazione e raccolta di dati sulle foreste, armonizzando quest’ultima a livello dell’UE. La Strategia è accompagnata da una tabella di marcia per l’impianto di tre miliardi di alberi in più in Europa entro il 2030, nel pieno rispetto dei principi ecologici.

Carbonio: emendamenti del Parlamento europeo

Sono stati approvati alcuni emendamenti del Parlamento Europeo alla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio UE che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Tra questi, è stato previsto un esplicito riferimento, nei considerando del regolamento, al Patto di Glasgow per il clima adottato il 13 novembre 2021. È stato introdotto, tra gli altri, il considerando 7 bis, che stabilisce l’impegno e la responsabilità dell’UE nello svolgimento di un ruolo guida nell’azione globale per il clima, in cooperazione con le altre economie mondiali, per poter conseguire gli obiettivi fissati nell’accordo di Parigi. Nel medesimo articolo, inoltre, vi è un richiamo alle emissioni di gas a effetto serra dell’UE che, sebbene siano state ridotte in modo sostanziale a livello nazionale, sono in costante aumento in quelle incorporate nelle importazioni, rischiando così di compromettere gli sforzi dell’UE per ridurre la sua impronta globale di gas a effetto serra. Altresì, il nuovo articolo 2, paragrafo 1 bis, ha sancito che, entro il 1° gennaio 2030, il regolamento si applicherà a tutti i settori coperti dalla Direttiva 2003/87/CE. Sono state anche disciplinate, dal nuovo articolo 12 bis, le decisioni dell’autorità CBAM ed è stato istituito, dall’articolo 14 bis, il registro di tale autorità. Sul tema delle procedure alla frontiera all’atto dell’importazione di merci, l’articolo 25 bis ha invece previsto che le autorità doganali debbano provvedere a verificare che il dichiarante delle merci sia registrato presso l’autorità CBAM al momento della dichiarazione delle merci per l’importazione o, al più tardi, al momento in cui le merci sono immesse in libera pratica. Tali autorità, inoltre, devono comunicare periodicamente all’autorità CBAM informazioni specifiche relative alle merci elencate nell’allegato I che sono dichiarate per l’importazione, concernenti la quantità, il paese di origine e il dichiarante delle merci.

CLIMA

Azione per il clima dell’UE

L’UE ha mancato l’obiettivo perseguito di destinare all’azione per il clima almeno il 20% della propria dotazione di bilancio 2014-2020. È quanto emerge da una relazione pubblicata dalla Corte dei Conti Europea, a differenza di quanto aveva annunciato la Commissione Europea, ovvero di averlo raggiunto con una spesa al riguardo di 216 miliardi di euro. La Corte ha però rilevato che non sempre la spesa rendicontata riguardava l’azione per il clima e che a tale titolo erano stati comunicati importi in eccesso per almeno 72 miliardi di euro. Secondo la Corte, la rendicontazione sulla spesa per il clima, i cui principali settori connessi sono l’agricoltura, infrastrutture e coesione, presenta numerosi punti deboli rendendola così inattendibile. L’attuale metodo di monitoraggio, infatti, non valuta il contributo finale al conseguimento degli obiettivi climatici e non monitora i risultati raggiunti. In alcuni casi la spesa è considerata pertinente al clima, nonostante i progetti e i regimi sostenuti abbiano su questo un impatto scarso o nullo, mentre in altri casi non vengono considerati gli impatti negativi. La spesa per il clima risulta notevolmente sovrastimata nei finanziamenti agricoli, con una cifra che si aggira ai 60 miliardi di euro. Infatti, nonostante la Commissione avesse dedicato il 26% dei finanziamenti agricoli al clima, dal 2010 le emissioni di gas a effetto serra prodotto dal settore non sono diminuite. Secondo un calcolo della Corte, quindi, la quota della spesa per clima ammonta a circa il 13% del bilancio dell’UE, anziché al 20% comunicato. In relazione al periodo post 2020, invece, la Corte ha esaminato i cambiamenti attesi nel monitoraggio della spesa dedicata al clima, rilevando persistenti problemi come nel precedente periodo e nutrendo dubbi sull’affidabilità della relativa rendicontazione. Per ovviare a tali problematiche, la Corte raccomanda alla Commissione di giustificare la pertinenza al clima dei finanziamenti agricoli, basandola sull’evidenza scientifica, e di migliorare la rendicontazione della spesa per il clima, identificandola e rendicontandola con un potenziale effetto negativo sul clima, basandosi sul principio “non arrecare un danno significativo”. Infine, ulteriore raccomandazione viene demandata circa il collegamento del bilancio comunitario agli obiettivi climatici ed energetici, concentrandosi sulle modalità con le quali misurare l’impatto del bilancio sulla mitigazione dei cambiamenti climatici.

 Clima e sociale al centro degli Accordi Commerciali

La Commissione Europea ha presentato un nuovo piano per aumentare il contributo degli accordi commerciali dell’UE alla protezione del clima, dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori in tutto il mondo. La Comunicazione “Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta” individua le priorità politiche e punti d’azione chiave che accrescano ulteriormente l’efficacia dell’attuale approccio al commercio e sviluppo sostenibile (CSS) basato sull’interazione, ancorato al quadro internazionale e alle relative norme, attraverso un’attuazione e un’applicazione più rigorose. Nello specifico, il nuovo approccio comprenderà il ricorso a sanzioni commerciali in caso di violazioni delle disposizioni CSS fondamentali. Gli aspetti relativi ad una maggiore partecipazione e sostegno per la società civile, saranno considerati attraverso una semplificazione della presentazione di denunce da parte della società civile e dei gruppi consultivi interni per violazione degli impegni di sostenibilità. Inoltre, saranno coinvolti maggiormente i gruppi sopraccitati e sarà garantita una maggiore trasparenza sul loro lavoro, rafforzando il loro ruolo anche attraverso l’erogazione di adeguate risorse finanziarie. Una maggiore attenzione all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni sarà invece garantita attraverso l’estensione della fase di conformità standard della risoluzione delle controversie tra Stati al capitolo CSS degli accordi commerciali dell’UE, per cui, qualora una parte dovesse rendersi responsabile di una violazione degli impegni stabiliti dal CSS, dovrà comunicare tempestivamente le modalità con cui intende attuare la relazione del panel. Infine, sarà introdotta la possibilità di applicare sanzioni commerciali in caso di violazioni materiali dell’Accordo di Parigi sul clima e dei principi fondamentali del lavoro dell’OIL, come misura di ultima istanza.

Emissione OGM nell’ambiente: la decisione della Corte di Giustizia

In Europa si possono vietare coltivazioni OGM anche se autorizzate a livello europeo. È quanto emerge da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella specie la sentenza del 7 luglio 2022 Causa C-24/21, a seguito di una domanda pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente. La questione scaturisce da una controversia tra un produttore che coltivava una varietà di mais geneticamente modificato e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia che, tramite i servizi ambientali competenti, irrogò, nel 2015, una sanzione pecuniaria di euro 10mila, poi ridotta della metà, per aver coltivato tale mais in violazione dell’articolo 2.1 della legge regionale n.5/2011. Successivamente all’impugnazione del provvedimento da parte del produttore, il Tribunale ordinario di Pordenone decise di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali, nello specifico se il divieto, posto dalla legge regionale, di coltivare la varietà di mais MON 810 nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sia conforme alla direttiva europea in materia, e se tale divieto possa anche costituire una misura di effetto equivalente. Nella decisione, la Corte ricorda che la direttiva 2001/18 mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando si emettono deliberatamente nell’ambiente OGM. Per raggiungere tali obiettivi, sono previste specifiche procedure di autorizzazione che implicano una valutazione e un monitoraggio per la salute umana e l’ambiente secondo modalità e principi armonizzati. Inoltre, continua la Corte, il Regolamento n. 1829/2003 fornisce la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo al contempo l’efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, sono introdotte procedure uniformi per l’autorizzazione e il controllo di tali prodotti e alimenti. Nonostante queste norme di apertura, però, l’art. 26 bis della più volte menzionata direttiva prevede che gli Stati membri possano adottare le misure opportune per evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Ed è proprio su tale base che la Regione Friuli-Venezia Giulia adottò la legge regionale in questione. A giudizio della Corte, le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri sulla base dell’art. 26 bis, devono mirare ad evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti, al fine di consentire ai produttori e consumatori di scegliere tra produzione convenzionale, biologica o con l’utilizzo di OGM. Le misure di prevenzione non possono, però, perseguire l’obiettivo di protezione della salute umana o dell’ambiente, in quanto questi sono garantiti dalle procedure armonizzate di autorizzazione per l’emissione deliberata di OGM. Per tale motivo, uno Stato membro non può subordinare una coltivazione di OGM ad un’autorizzazione nazionale fondata su considerazione relative alla tutela della salute o dell’ambiente. Inoltre, aggiunge la Corte, le misure adottate per evitare la presenza accidentali di organismi geneticamente modificati devono essere necessarie e rispettare il principio di proporzionalità. Alla luce di quanto affermato, il giudice del rinvio dovrà valutare se il divieto contenuto nella legge regionale persegua effettivamente l’obiettivo di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti, e valutare se tale divieto sia necessario e proporzionato per il perseguimento dell’obiettivo. Da tale decisione si evince, perciò, che il diritto dell’Unione Europea non impedisce ad una legge nazionale di vietare la coltivazione di OGM, ma tale misura deve perseguire la finalità di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti per garantire che i produttori e i consumatori possano scegliere effettivamente tra prodotti ottenuti secondo sistemi di produzione convenzionali, biologici o secondo tecniche di coltura geneticamente modificata. Tale decisione sarà vincolante anche per gli altri giudici nazionali ai quali verrà sottoposto un problema simile.

Negoziati per aderire al programma LIFE

La Commissione Europea ha avviato, il 7 luglio, i negoziati per aderire al programma LIFE per l’ambiente e il clima con sette Paesi extra UE: Albania, Andorra, Isole Faroe, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord e Turchia. L’adesione a LIFE aiuterà questi Paesi a diffondere le tecniche ambientali e climatiche innovative, approcci e migliori pratiche che contribuiscono a un’economia climaticamente neutra, circolare e resiliente e che proteggono e ripristinano la natura. Attraverso questa partnership, le organizzazioni pubbliche e private di questi Paesi potranno ricevere sostegno finanziario per progetti finalizzati a sviluppare e dimostrare tecniche e approcci eco-innovativi; promuovere le migliori pratiche e i cambiamenti comportamentali; sostenere lo sviluppo, il monitoraggio e l’applicazione di leggi simili a quelle dell’UE, nonché piani e strategie che possono contribuire all’attuazione di tali leggi; catalizzare l’implementazione su larga scala di soluzioni di successo. I candidati di questi paesi possono già presentare proposte nell’ambito degli inviti a presentare proposte LIFE 2022. Affinché un progetto possa essere finanziato, il Paese terzo interessato dovrà ratificare l’Accordo di adesione. L’adesione da parte di Paesi non europei è stata introdotta nel programma 2021-2027, motivo per cui nel settembre 2021 ha aderito l’Islanda e l’Ucraina, recentemente, ha firmato l’accordo per accedere al programma.

UCRAINA

 Proposta della CE di deroga temporanea ad alcune norme della PAC.

A seguito di una richiesta degli Stati membri dell’UE, la Commissione ha proposto una deroga temporanea alle norme in materia di rotazione delle colture e mantenimento di elementi e superfici non produttive sui seminativi. L’impatto di tali misure, che dipenderà dalle scelte operate dagli Stati membri e dagli agricoltori, permetterà di massimizzare la capacità produttiva dell’UE nel settore dei cereali destinati ai prodotti alimentari. Secondo le stime, ciò permetterà di destinare alla produzione 1,5 milioni di ettari in più rispetto alla situazione odierna, migliorando la sicurezza alimentare a livello globale. Data l’importanza delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai fini dell’obiettivo di preservare il potenziale del suolo e migliorare la biodiversità nelle aziende agricole nel quadro della sostenibilità a lungo termine del settore e di mantenere il potenziale di produzione alimentare, la deroga sarà temporanea e circoscritta all’anno di domanda 2023. Questo per far sì che sia limitato ad affrontare i problemi di sicurezza alimentare derivanti dal conflitto russo-ucraino, escludendo pertanto l’impianto di colture comunemente utilizzate per l’alimentazione degli animali, come soia e mais.

Modifiche al quadro temporaneo di aiuti di Stato

Il 20 luglio, la Commissione Europea ha introdotto alcune modifiche al quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022 per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione russa in Ucraina. La modifica integra il pacchetto sulla preparazione dell’inverno, un nuovo strumento legislativo e un piano europeo di riduzione della domanda di gas per diminuire il consumo dello stesso, in Europa, del 15% fino alla prossima primavera. In particolare, le modifiche al quadro temporaneo di crisi prevedono diverse misure di aiuto supplementari in linea con il piano REPoweEU. Gli Stati membri, infatti, possono istituire regimi di investimenti sulle energie rinnovabili, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo, al contempo, garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. Oltre a tale misura, per accelerare ulteriormente la diversificazione delle fonti di energia, gli Stati membri possono ridurre gradualmente l’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico che soddisfa determinati requisiti. Le modifiche consentirebbero agli Stati di istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto e di sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sarebbero previsti bonus supplementari specifici per piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico. Al fine di garantire un efficace effetto di accelerazione nel conseguimento degli obiettivi del REPowerEU, gli Stati membri dovranno garantire che i progetti vengano attuati entro un altro termine specifico. Perdipiù, il quadro temporaneo di crisi modificato amplia anche la gamma di tipi di sostegno che gli Stati possono erogare alle imprese, i quali possono concedere, ad esempio, aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 62mila euro e a 75mila euro, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, e a 500mila euro per tutti gli altri settori.

TUTELA IG

Caso Feta – Danimarca

La Danimarca è venuta meno agli obblighi previsti dal diritto dell’Unione Europea. È quanto emerge dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea in seguito alla mancata interruzione della denominazione “Feta” per il formaggio destinato all’esportazione verso Paesi terzi e al conseguente contenzioso tra Commissione Europea e autorità danesi venutosi a creare. Tuttavia, non è stato ritenuto violato, da parte della Danimarca, l’obbligo di leale cooperazione. Nello specifico, la Corte addebita al Regno di Danimarca di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento 1151/2012, avendo omesso di adottare le misure adeguate per prevenire o far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione “Feta” per designare formaggio prodotto sul suo territorio a partire da latte vaccino, e quindi non conforme al disciplinare di produzione, successivamente esportato verso Paesi terzi. A differenza di quanto sostenuto dalla Danimarca, ossia l’insussistenza di un inadempimento degli obblighi derivanti dall’art. 13 perché il divieto previsto non sarebbe esteso ai prodotti non conformi al disciplinare esportati verso Paesi extra UE, la Corte ha dichiarato che, conformemente a costante giurisprudenza, per interpretare una norma di diritto dell’UE si deve tener conto anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa. Inoltre, dal tenore letterale della norma, si evince il divieto di “qualsiasi impiego commerciale”, confermando quindi l’applicabilità della stessa norma anche ai prodotti esportati fuori dall’Unione Europea. Viene esclusa dalla Corte, altresì, l’interpretazione sostenuta dalla controparte danese, secondo cui la protezione dei prodotti fabbricati nell’Unione ed esportati verso i Paesi terzi sia subordinata all’esistenza di un tale meccanismo previsto nell’ambito dell’OMC o di accordi multilaterali o bilaterali. Nonostante l’esplicita estensione del divieto nel Regolamento 1151/2012, tale mancanza, secondo la Corte, non è sufficiente a dimostrate che il legislatore europeo abbia rinunciato a includere tali prodotti nel suo ambito di applicazione. Perciò, avendo omesso di prevenire e far cessare un siffatto uso effettuato sul suo territorio, il Paese Scandinavo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti dall’art. 13, paragrafo 3, del Regolamento che disciplina il sistema DOP IGP. In relazione alla vertenza su un eventuale violazione del principio di leale collaborazione, invece, la Corte ha sostenuto che tale inadempimento può essere constatato soltanto a condizione che esso riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione di obblighi specifici addebitati allo Stato membro. Afferma, così, che la censura relativo al principio di leale collaborazione riguarda lo stesso comportamento oggetto della prima censura, vale a dire l’omissione di prevenire e far cessare l’uso da parte dei produttori danesi della DOP “Feta”. Peraltro, la Danimarca avrebbe incoraggiato l’uso illecito della denominazione soltanto mediante l’omissione, in quanto non sarebbero dimostrate determinate azioni o dichiarazioni dello Stato che possano integrare l’inadempienza all’obbligo di leale cooperazione. È stata così esclusa la seconda censura, vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione.

Modificata lista IG protette a Singapore

La decisione n.3/2022 del Comitato per il Commercio UE-Singapore ha modificato gli allegati 10-A e 10-B dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Repubblica di Singapore. Modifica intervenuta anche in vista del completamento della procedura per la tutela nel suo territorio di due denominazioni, “Bardolino Superiore” e “Tiroler Speck”, per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto Indicazioni Geografiche dell’Unione. Inoltre, la Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela della denominazione “Saint-Emilion Grand Cru” che non figurava nell’allegato 10-A dell’Accordo. Gli allegati così modificati elencano le IG attualmente protette nella Repubblica di Singapore, consistenti in 140 prodotti, di cui 41 italiani, 21 facenti parte del comparto food.

CONSULTAZIONI PUBBLICHE

  • Sostenibilità agricola: l’iniziativa “Conversione a una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola” (FSDN) estenderà l’attuale raccolta di dati sulle aziende agricole dell’UE ai dati relativi alle loro pratiche ambientali e sociali. L’inclusione dei nuovi dati permetterà di confrontare le prestazioni delle aziende agricole e fornire agli agricoltori consulenze e orientamenti su misura. In questo modo, si intende migliorare la sostenibilità dell’agricoltura e il reddito degli agricoltori, in linea con gli obiettivi della Politica Agricola Comune, del Green Deal, delle strategie sulla Biodiversità e Farm to Fork. È possibile inviare commenti entro il 9 settembre 2022.
  • Condizioni di importazione per Paesi terzi: la Commissione Europea ha lanciato un’iniziativa finalizzata all’adozione di un regolamento che integra quanto stabilito dal Reg. (UE) 2017/625, in merito alle condizioni di importazione per i Paesi terzi per il controllo dei residui e dei contaminanti di VMP e pesticidi negli animali da produzione alimentare e nei prodotti destinati al consumo umano. È possibile inviare commenti entro il 3 agosto.

PUBBLICAZIONI IG

Germania

Richiesta di registrazione della birra IGP “Oktoberfestbie

Portogallo

Richiesta di una modifica non minore al disciplinare della DOP “Carne Barrosã

 Spagna

Registrazione del formaggio DOP “Queso de Acehúche

Approvazione di una modifica non minore al disciplinare dell’IGP “Gernika/Gernikako Piperra

Approvazione di una modifica minore al disciplinare del formaggio DOP “Idiazabal

 Italia

Approvazione di una modifica minore al disciplinare del formaggio DOP “Grana Padano

Approvazione di una modifica non minore al disciplinare del formaggio DOP “Bra

Richiesta di una modifica non minore al disciplinare dell’IGP “Piadina Romagnola” / “Piada Romagnola

 Ungheria

Registrazione dell’IGP “Derecske alma

 Croazia

Richiesta di registrazione dell’IGP “Samoborska Češnjovka / Samoborska Češnofka

Richiesta di registrazione dell’IGP “Lumblija

Richiesta di registrazione della DOP “Meso istarskog goveda – boškarina/Meso istrskega goveda – boškarina

Grecia

Richiesta di registrazione dell’IGP “Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou

Lettonia

Richiesta di registrazione dell’IGP “Salacgrīvas nēģi

Repubblica Ceca

Approvazione di una modifica non minore al disciplinare dell’IGP “Valašský frgál

Slovacchia

Registrazione dell’IGP “Hrušovský lepník

Cipro

Registrazione dell’IGP “Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou

IG EXTRA UE

Cambogia

Approvazione di una modifica minore al disciplinare dell’IGP “Skor Thnot Kampong Speu

DA LEGGERE

 Indice FAO prezzi cereali: nel mese di giugno ha registrato una media di 154,2 punti, in calo di 3,7 punti rispetto a maggio e segnando il terzo calo mensile consecutivo, anche se ancora al di sopra del 23,1% rispetto al valore di un anno fa. Il calo di giugno riflette il calo dei prezzi internazionali di oli vegetali, cereali e zucchero, mentre sono aumentati quelli dei latticini e della carne.

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Tassa sulle emissioni delle aziende agricole in Nuova Zelanda: Il Piano di riduzione delle emissioni presentato dal Governo neozelandese, pubblicato nel maggio 2022, delinea diverse raccomandazioni che ruotano attorno ad un prelievo economico sulle emissioni di gas per le aziende agricole. All’interno del documento vengono fornite raccomandazioni sulle modalità di calcolo delle emissioni in azienda, incentivi per la mitigazione, come riconoscere il sequestro di carbonio e su come debbano essere utilizzati i proventi del prelievo. La decisione finale sull’esito di tali raccomandazioni, prevista per dicembre 2022, spetterà al governo, che provvederà alla stesura della legislazione in materia nel 2023.

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=New%20Zealand%20Sets%20Out%20Plans%20for%20Agricultural%20Emissions%20Pricing%20_Wellington_New%20Zealand_NZ2022-0009.pdf

Relazione sui rischi di frode nella PAC: una Relazione della Corte dei Conti ha presentato i risultati dell’audit sull’adozione, da parte della Commissione, di misure adeguate contro le frodi nella spesa della PAC. Dalla Relazione emerge come la Commissione, nonostante abbia adottato misure contro le frodi nella PAC, non sia stata sufficientemente proattiva nell’affrontare l’impatto del rischio dell’accaparramento illegale dei terreni sui pagamenti della PAC, nel monitorare le misure antifrode degli Stati membri e nello sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie.

Special report 14/2022: The Commission’s response to fraud in the Common Agricultural Policy (europa.eu)

Relazione su Big Data e PAC: Da una Relazione della Corte dei Conti Europea, finalizzata a valutare il corretto uso da parte della Commissione Europea dei dati e delle tecniche di analisi dei dati per la concezione, il monitoraggio e la valutazione della PAC, è emerso che la stessa Commissione ha adottato diverse iniziative per sfruttare al meglio i dati esistenti non superando, tuttavia, alcuni impedimenti che non consentono di utilizzare ottimamente i dati raccolti. Tra gli ostacoli riscontrati, la mancanza di standardizzazione e le limitazioni dovute all’aggregazione dei dati , che riducono la disponibilità e l’utilizzabilità dei dati stessi.

Special report 16/2022 – Using Big Data in Common Agricultural Policy (CAP) (europa.eu)

Relazione Sviluppo rurale: La Relazione speciale della Corte dei Conti Europea sulla “durabilità nello sviluppo rurale” analizza la situazione e i progetti messi in atto a livello comunitario per lo sviluppo rurale. Secondo la Corte, le procedure di selezione dei progetti nel periodo 2014-2020 non hanno esercitato un impatto significativo sulla qualità complessiva dei progetti, constatando, inoltre, che alcuni tipi di progetti, come i servizi all’agricoltura o alla silvicoltura, presentano un basso potenziale di diversificazione. La Corte ha perciò fornito alcune raccomandazioni alla Commissione, consistenti nell’indirizzare meglio la spesa verso i progetti redditizi, mitigare i rischi che i beni finanziati dall’UE siano indebitamente destinati a un uso personale e di sfruttare, per la valutazione dei progetti, il grande potenziale offerto dalle banche dati.

Special report 12/2022: Durability in rural development (europa.eu)

Tecniche di ingegneria genetica: L’ingegneria genetica, già utilizzata per aiutare gli organismi ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti climatici, sta facendo notevoli progressi su ceppi di riso, mais e grano in grado di resistere a siccità più lunghe e stagioni monsoniche più umide. Le ricerche si stanno concentrando sull’utilizzo della tecnologia di modifica genetica CRISPR per migliorare la capacità delle piante e dei microbi del suolo di catturare e immagazzinare carbonio dall’atmosfera attraverso vari metodi, sulla creazione di piante maggiormente produttive ottimizzando la fotosintesi e sulla progettazione di radici più robuste.

https://www.weforum.org/agenda/2022/07/engineered-crops-can-fight-climate-change